Il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto che l’adozione legittimante costituisce una extrema ratio e che il nostro ordinamento conosce modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia d’origine e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dalla l. n. 184/1983, artt. 44 e segg.
Cass. civ., sez. I, ord. 15 dicembre 2021. n. 40308
fonte: ilfamiliarista.it
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