Anche in caso di separazione consensuale l’assegno decorre dal deposito del ricorso

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Mantenimento dei figli: il Giudice non è vincolato all’accordo tra i genitori
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L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa

Cass. civ., sez. III, sent., 22 dicembre 2021, n. 41232

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