Il provvedimento di adozione di un minore da parte della partner della mamma biologica, emesso da un’autorità giurisdizionale straniera è direttamente trascrivibile dall’Ufficiale di Stato civile Italiano, negli appositi registri ex art.41, co.1, L.218/1995, senza necessità di alcun procedimento, siccome a norma dell’art.64 e ss. L.218/1995 non è ravvisabile alcun contrasto con l’ordine pubblico secondo la lettura evolutiva della nozione di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art.44, L.184/1983 elaborata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12962/2016 (Tribunale per i Minorenni di Bologna, 19 Dicembre 2017. Pres., est. Spadaro)
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