Lo stato di abbandono non può essere escluso né dal recupero di capacità e competenze genitoriali da parte dei genitori (in questo caso alcoolisti) non munito dei caratteri dell’autonomia e della stabilità né dalla mera dichiarazione dei parenti entro il quarto grado di volersi prendere cura del bambino, in assenza di loro “rapporti significativi” con il predetto o di concrete possibilità di un loro recupero
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 novembre 2019, n. 25822
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