Per l’addebito della separazione non è necessaria la prova concreta dell’infedeltà fisica o la flagranza dell’amplesso: basta la presenza di effusioni affettuose, dimostrabili anche attraverso il contenuto dei messaggi inviati dal coniuge infedele all’amante.
Cass. civ. ord. n. 12190 del 8 maggio 2023.
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