Separazione addebitata al marito, anche se invalido e, sostiene, non in grado di assistere la moglie ipovedente, che se ne va lasciando la moglie in circostanze difficili come lo sfratto abitativo. Lo ha stabilito l’ordinanza 14841 del 15 luglio 2015 della sesta sezione civile di Cassazione.
La crisi coniugale, che ha indotto il marito a lasciare la casa, era nata proprio per la mancata assistenza del marito alla moglie, in occasione dello sfratto e anche di un ricovero ospedaliero, nonostante egli beneficiasse della presenza di un accompagnatore messo a sua disposizione dal sistema sanitario nazionale. Secondo l’uomo, gli assegni posti a suo carico di mantenimento in favore della moglie di 950 euro mensili e del figlio di 650 euro mensili erano , eccessivi, a fronte di una pensione netta di 2.500 euro. La Cassazione sul punto conferma la sentenza di merito che aveva rilevato la notevole disparità reddituale tra i due coniugi, lui dipendente bancario e titolare di una pensione di accompagnamento, lei dipendente ministeriale, con reddito pari alla metà del marito e con una modesta indennità per la sua ipovedenza. Inoltre lui, insieme ai genitori, era titolare di ingenti disponibilità bancarie.