il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, quale violazione di un obbligo matrimoniale (art. 143, secondo comma, cod. civ.) che comporta l’impossibilità della convivenza: salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto ( Corte di Cassazione, 13 dicembre 2013, n. 27923)
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