| In mancanza di tempestivo dissenso, le spese straordinarie (rilevanti imprevedibili e imponderabili) di maggiore interesse per i figli, vanno rimborsate anche se non concordate
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. |
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| Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5490 |