La relazione tra figli e genitori è espressione della vita familiare tutelata dall’art. 8 CEDU.
L’art. 8 CEDU prevede, oltre al divieto di ingerenza illegittima e non necessaria, obblighi positivi a carico dell’autorità nazionale per l’adozione di misure atte a garantire il diritto alla vita familiare.
Gli obblighi positivi gravanti sull’autorità nazionale non sono assoluti, ma limitati a quanto si può ragionevolmente esigere dall’autorità.
L’adeguatezza ed efficacia della misura a tutela del diritto è legata anche alla tempestività con cui viene adottata; il ritardo può causare effetti dannosi alla relazione, fino a risolvere le controversie con un fatto compiuto; per questo nei procedimenti che hanno ad oggetto la relazione figli genitori, si impone al giudice una speciale diligenza e celerità per l’assunzione di misure di tutela adeguate.
Nel caso di specie, un padre ricorre alla CEDU allegando una violazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU. In particolare egli sostiene che vi è stata violazione dell’obbligo positivo, che grava sulle autorità nazionali, di garantire l’effettività del diritto, obbligo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte EDU; allega inoltre una violazione conseguente all’ingerenza indebita e sproporzionata nella sua relazione con la figlia, a causa della mancanza di celerità della procedura.
La Corte EDU ha ritenuto all’unanimità sussistente la violazione del diritto alla vita familiare del ricorrente.
L’autorità giudiziaria, afferma la sentenza, ha dapprima tollerato che uno dei genitori determinasse unilateralmente tempi e modalità della relazione tra la figlia e l’altro genitore. Infatti il Tribunale si era pronunciata, in via provvisoria, sugli incontri figlia padre solo nel novembre 2011, a un anno dal ricorso, lasciando quindi che, fino ad allora, fosse la madre a regolarli.
Inoltre, prosegue la Corte, il provvedimento assunto dal giudice fu quello di procedere ad incontri protetti, nonostante non sussistesse alcun rischio per la bambina, tanto che dopo quattro mesi il servizio sociale incaricato ritenne di passare agli incontri liberi.
Infine, nota la Corte, occorsero ben 15 mesi ai consulenti tecnici per fornire al giudice un parere definitivo sul caso.
Sul punto del decorso del tempo la Corte europea rigetta le tesi della difesa erariale ed afferma di non essere affatto persuasa che fosse necessario un anno per una pronuncia sul diritto di visita.
Infine, la Corte rileva che il Giudice d’appello ha fondato la sua conferma della sentenza sugli esiti di una CTU risalente nel tempo, senza chiederne un aggiornamento alla luce della regolarizzazione dei rapporti.
Richiamati questi fatti, la Corte europea afferma che l’Italia non ha assunto tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere per assicurare al ricorrente il mantenimento di un legame familiare con la figlia, nell’interesse di entrambi.
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