Continua il mantenimento se il figlio dopo la triennale vuole proseguire gli studi

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10207 del 26 aprile 2017, rigetta il ricorso promosso da un padre che richiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno mensile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la quale, a suo parere, sebbene avesse manifestato l’intenzione di proseguire gli studi universitari, doveva ritenersi economicamente indipendente per aver oramai conseguito la laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari e per aver rifiutato un’offerta lavorativa.

Secondo la Cassazione primaria rilevanza assumono le aspirazioni del figlio.
Il giudice del merito, al fine di accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, è tenuto infatti, secondo il suo prudente apprezzamento, a valutare il raggiungimento da parte dell’avente diritto di un livello di professionalità consono al relativo percorso formativo, alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Altri fattori che vanno considerati sono l’età e la concreta ricerca di un’occupazione lavorativa ad opera del beneficiario dell’assegno di mantenimento. Senza tuttavia che l’obbligo del mantenimento si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha statuito che la scelta della ragazza di proseguire il proprio percorso di studi, in relazione alla sua età ed alle condizioni economiche dei di lei genitori, è ragionevolmente finalizzata all’intenzione di inserirsi in una realtà lavorativa il più possibile corrispondente alle proprie inclinazioni personali. Né è provato il rifiuto manifestato dalla ragazza di una concreta opportunità lavorativa.

Il rifiuto, espresso dal figlio maggiorenne non autosufficiente, di un lavoro occasionale così come la sua manifestata volontà di proseguire gli studi universitari per ulteriormente specializzarsi al fine di ricercare un’occupazione il più vicina possibile alle proprie aspirazioni, se compatibile con le disponibilità economiche della famiglia, non fa venir meno per il genitore obbligato l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.

studiocataldi.it

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