In tema di comodato gratuito di immobile destinato a soddisfare esigenze abitative familiari, il comodante può ottenere la restituzione anticipata del bene, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., qualora sopravvenga un bisogno urgente, imprevisto, concreto e serio, anche di natura economica o personale. La sopravvenuta crisi coniugale del comodante, il deterioramento delle sue condizioni economiche e di salute e la necessità di disporre dell’unico immobile di proprietà esclusiva possono integrare i presupposti per la risoluzione del comodato, previa valutazione comparativa degli interessi delle parti. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione e il miglioramento dell’immobile, salvo che dimostri, ai sensi dell’art. 1808 c.c., il carattere straordinario, necessario e urgente degli interventi, indispensabili alla conservazione del bene.
Tribunale di Roma, Sezione V, sentenza 14 ottobre 2026
La controversia riguarda un immobile concesso gratuitamente da un padre alla figlia, affinché potesse acquisire una maggiore autonomia abitativa ed economica. Successivamente, a seguito della crisi matrimoniale e della separazione dalla moglie, il padre aveva richiesto la restituzione dell’appartamento, rappresentando il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute e la necessità di disporre dell’unico immobile di sua esclusiva proprietà. La figlia si opponeva al rilascio, sostenendo che l’abitazione fosse stata destinata stabilmente alle sue esigenze familiari e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di € 44.733,27, corrispondenti alle spese sostenute, insieme al marito, per la ristrutturazione e l’arredamento dell’appartamento.
Il Tribunale di Roma ha qualificato il rapporto come comodato gratuito a uso familiare, riconoscendo tuttavia la sussistenza di un bisogno urgente e sopravvenuto del comodante, desumibile da una pluralità di circostanze:
la separazione coniugale e il conseguente obbligo di mantenimento;
la pensione mensile di circa € 1.400;
la necessità di lasciare l’abitazione coniugale, in comproprietà con la moglie;
le condizioni di salute e le maggiori esigenze economiche;
l’assenza di comprovate difficoltà della figlia tali da impedirle di reperire un’altra sistemazione.
Il giudice ha quindi dichiarato risolto il comodato e ordinato il rilascio dell’immobile entro il 1° dicembre 2026.Ha invece respinto la richiesta del padre di un’indennità di occupazione senza titolo di € 900 mensili, ritenendo che l’occupazione fosse rimasta legittima sino alla pronuncia costitutiva di risoluzione.È stata altresì rigettata la domanda riconvenzionale della figlia, non essendo stata dimostrata la necessità e urgenza degli interventi edilizi e risultando buona parte delle spese riferita ad arredi e migliorie funzionali al godimento dell’abitazione, anziché alla sua conservazione.
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