In tema di assegnazione della casa familiare, il provvedimento giudiziale di assegnazione non è opponibile al terzo che abbia acquistato la proprietà dell’immobile anteriormente alla sua pronuncia, ancorché fosse a conoscenza della pregressa destinazione del bene ad abitazione familiare e della pendenza del giudizio di separazione. L’opponibilità dell’assegnazione successiva all’acquisto presuppone la prova dell’esistenza di un preesistente rapporto giuridico idoneo a legittimare il godimento dell’immobile da parte del coniuge assegnatario, quale una clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata contenuta nell’atto di acquisto oppure un contratto di comodato funzionale alle esigenze familiari. In difetto, l’occupazione deve considerarsi sine titulo e il terzo proprietario ha diritto al rilascio dell’immobile.
Il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, tuttavia, non è automatico, dovendo il proprietario allegare e provare un concreto pregiudizio patrimoniale, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
La controversia trae origine dalla vendita, avvenuta il 12 febbraio 2026, di un immobile destinato a casa familiare, effettuata dal marito durante la pendenza del procedimento di separazione. Il successivo 11 marzo 2026 il giudice della separazione assegnava l’abitazione alla moglie, che vi risiedeva con le figlie. Il provvedimento veniva trascritto il 24 marzo 2026. Il terzo acquirente agiva giudizialmente per ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento di un’indennità di occupazione di €650 mensili. La moglie si opponeva, sostenendo che la vendita fosse stata effettuata allo scopo di eludere la futura assegnazione della casa familiare e che l’acquirente fosse consapevole della situazione coniugale. Riferiva inoltre di aver promosso un autonomo giudizio revocatorio nei confronti del marito e dell’acquirente.
Il Tribunale di Modena ha accolto la domanda di rilascio, osservando che:
L’acquisto della proprietà era anteriore al provvedimento di assegnazione.
La conoscenza della situazione familiare da parte dell’acquirente non era sufficiente a rendere opponibile l’assegnazione.
Non risultava provata l’esistenza di una clausola di rispetto del titolo di detenzione né di un contratto di comodato idoneo a giustificare la permanenza della moglie nell’immobile.
Il Tribunale ha pertanto ordinato l’immediato rilascio dell’abitazione, rigettando invece la domanda risarcitoria per mancata prova di un effettivo danno patrimoniale derivante dall’occupazione.
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