La domanda proposta dagli ascendenti ai sensi dell’art. 317-bis c.c., diretta a ottenere la regolamentazione dei rapporti di frequentazione con i nipoti minorenni, appartiene alla competenza del Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., anche quando sia già pendente dinanzi al Tribunale Ordinario un procedimento relativo all’affidamento e al mantenimento degli stessi minori.
La disposizione sulla competenza del Tribunale per i Minorenni riveste carattere speciale rispetto all’art. 473-bis.20 c.p.c., sicché gli ascendenti non possono radicare la competenza del Tribunale Ordinario mediante intervento volontario nel giudizio pendente tra i genitori.
Ne consegue che il Tribunale Ordinario deve dichiarare la propria incompetenza sulla domanda degli ascendenti, disponendone la separazione dal giudizio principale, che prosegue tra i genitori, e assegnando un termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
Tribunale di Roma, Sezione I Civile, decreto 19 ottobre 2026
Nell’ambito di un procedimento promosso dalla madre dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del figlio minore, con allegazioni di violenza domestica nei confronti del padre, i nonni paterni intervenivano volontariamente ai sensi dell’art. 473-bis.20 c.p.c.
Gli ascendenti lamentavano l’interruzione dei rapporti con il nipote a seguito della cessazione della convivenza dei genitori e chiedevano, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., di poterlo frequentare almeno un giorno alla settimana e un fine settimana alterno.
La madre eccepiva l’inammissibilità dell’intervento, sostenendo la competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione, affermando che l’art. 38 disp. att. c.c. costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale dell’intervento volontario prevista dall’art. 473-bis.20 c.p.c.
Ha quindi disposto la separazione della domanda dei nonni da quella principale, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni e assegnando tre mesi per la riassunzione del procedimento, con compensazione delle spese di lite.
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