La pubblicazione sui social network di fotografie raffiguranti figli minori di quattordici anni, in regime di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso. In assenza del consenso di uno dei genitori, la diffusione delle immagini costituisce un trattamento illecito di dati personali, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 8 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 2-quinquies del d.lgs. 196/2003. La finalità affettiva della pubblicazione, il numero limitato delle fotografie, l’assenza di contenuti pregiudizievoli e le impostazioni di riservatezza del profilo social non escludono la necessità del consenso di entrambi i genitori, né valgono a rendere lecito il trattamento, considerata la potenziale diffusione incontrollata delle immagini attraverso la rete. La mancanza del necessario consenso costituisce pertanto autonoma ragione di illiceità del trattamento, senza che sia richiesta la dimostrazione di un concreto pregiudizio subito dal minore.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 29 aprile 2026, n. 314
Un padre, esercente congiuntamente alla madre la responsabilità genitoriale sui figli minori di quattordici anni, presentava reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando la pubblicazione non autorizzata, sul profilo Facebook della madre, di fotografie raffiguranti i figli.
La madre si difendeva sostenendo che le immagini, numericamente limitate, ritraevano momenti di ordinaria quotidianità familiare, erano prive di contenuti pregiudizievoli ed erano state condivise per finalità esclusivamente affettive e relazionali, nell’ambito di una cerchia sociale ristretta. Evidenziava inoltre l’assenza di un danno concreto ai minori.
Il Garante ha ritenuto tali circostanze irrilevanti ai fini della liceità del trattamento, precisando che la pubblicazione delle immagini dei minori sui social network necessita di un’idonea base giuridica e, nel caso di specie, del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
L’Autorità ha altresì escluso che la limitazione della visibilità del profilo possa garantire un’effettiva riservatezza, considerata la possibilità di condivisione e ulteriore circolazione delle immagini.
Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha vietato alla madre ogni ulteriore pubblicazione sui social network delle immagini dei figli in assenza del consenso dell’altro genitore, disponendo altresì un ammonimento e richiedendo la comunicazione delle iniziative adottate per conformarsi al provvedimento.