In tema di mantenimento dei figli minori, il genitore collocatario può essere tenuto, oltre al mantenimento diretto della prole, alla corresponsione di un assegno perequativo in favore del genitore non collocatario economicamente meno abbiente, destinato a soddisfare le esigenze del figlio durante i periodi di permanenza presso quest’ultimo. Tale obbligo può essere disposto anche in assenza di una condizione di assoluta indigenza del genitore beneficiario, quando risulti necessario per garantire al minore la continuità dei rapporti con entrambi i genitori in condizioni abitative e di vita adeguate, evitando significative situazioni di disagio o difficoltà nell’esercizio del diritto alla bigenitorialità. La mera disparità reddituale e patrimoniale tra i genitori, tuttavia, non è sufficiente a giustificare automaticamente l’attribuzione dell’assegno perequativo. Il giudice deve procedere a una valutazione complessiva dei criteri previsti dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., considerando le concrete esigenze del figlio, il tenore di vita precedentemente goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le rispettive risorse economiche e la valenza dei compiti domestici e di cura, al fine di determinare un contributo proporzionato alle specificità del caso concreto e al superiore interesse del minore.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11635
Nell’ambito di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Milano aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso il padre e limitazione della responsabilità genitoriale materna relativamente alle decisioni sanitarie. Nonostante il collocamento paterno, aveva posto a carico del padre un assegno mensile di mantenimento di 2.000 euro in favore della madre, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione della rilevante disparità economica tra i genitori. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tali statuizioni, ritenendo che le consistenti disponibilità reddituali e patrimoniali paterne giustificassero l’assegno perequativo. Il padre ricorreva in Cassazione contestando, tra l’altro, la determinazione del contributo, fondata esclusivamente sulla sproporzione economica senza adeguata considerazione dei tempi di permanenza del figlio presso di lui, del mantenimento diretto e dei compiti di cura. La Suprema Corte accoglieva le censure sul mantenimento, chiarendo che l’assegno perequativo in favore del genitore non collocatario è astrattamente ammissibile, ma richiede una valutazione concreta di tutti i parametri dell’art. 337-ter c.c. e, soprattutto, delle effettive esigenze del minore. La Cassazione cassava pertanto la sentenza limitatamente alla determinazione dell’assegno di mantenimento, rinviando alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Rivista famiglia e diritto numero 10/2026