Ai fini della configurabilità dell’aggravante della cosiddetta violenza assistita, prevista per il delitto di maltrattamenti in famiglia, è necessario che le condotte violente poste in essere alla presenza del minore risultino concretamente idonee a comprometterne il normale sviluppo psicofisico, senza che sia richiesta la prova di un danno già verificatosi. Tale idoneità può essere desunta dall’età del minore, dal grado di maturità raggiunto, dalla capacità di percepire la natura aggressiva delle condotte e il disagio della vittima, nonché dalla reiterazione degli episodi ai quali abbia assistito. Anche le aggressioni esclusivamente verbali, quando determinino un significativo turbamento interiore nel minore, possono integrare l’aggravante, esponendolo al rischio di compromissione del suo equilibrato sviluppo psicofisico.
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 36515/2026
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo per il delitto di maltrattamenti commesso ai danni della convivente, con l’aggravante della commissione dei fatti alla presenza della figlia minore.
La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando due motivi.
Con il primo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che i giudici non avessero valorizzato la rinuncia al motivo d’appello relativo alla responsabilità penale, quale manifestazione di una positiva evoluzione critica della propria condotta.
Con il secondo censurava il riconoscimento dell’aggravante della violenza assistita, sostenendo che la sentenza non avesse adeguatamente spiegato in quale modo gli episodi potessero compromettere lo sviluppo psicofisico della figlia.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la rinuncia a un motivo d’impugnazione non costituisca necessariamente manifestazione di ravvedimento, potendo rispondere anche a valutazioni di convenienza processuale.
Quanto al secondo, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale, evidenziando che la bambina, all’epoca di cinque anni, aveva raggiunto una maturità sufficiente a percepire la carica aggressiva delle condotte paterne e il disagio psicologico della madre. In alcuni episodi aveva persino tentato di interporsi tra i genitori.
La pluralità degli episodi, anche soltanto verbali, consentiva pertanto di ritenere che la minore avesse subito un significativo turbamento interiore, tale da esporla al rischio di compromissione del normale sviluppo psicofisico.
La Cassazione ha quindi confermato la tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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