Nel giudizio di divorzio, l’art. 473-bis.18 c.p.c. impone alle parti un vero e proprio dovere di collaborazione, che si traduce nell’obbligo di fornire una rappresentazione completa, veritiera e trasparente delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali. Le omissioni, le reticenze e le allegazioni anche solo parzialmente incomplete possono essere valutate dal giudice quali argomenti di prova e incidere sulla regolamentazione delle spese processuali. Una volta acquisiti elementi sufficienti a dimostrare l’incompletezza delle informazioni economiche fornite da una parte, le relative conseguenze processuali negative devono ricadere su quest’ultima, senza che possa essere trasferito alla controparte l’onere di dimostrare l’esistenza di ulteriori disponibilità patrimoniali. La produzione di singoli documenti fiscali o bancari non soddisfa tale dovere quando non consenta una ricostruzione unitaria ed esaustiva della situazione economica complessiva.
Corte d’Appello di Trieste, Sezione I civile, sentenza 11 agosto 2026, n. 207
La controversia trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi, conclusosi in primo grado con il riconoscimento alla moglie di un assegno divorzile di € 3.000 mensili.
Il marito proponeva appello, chiedendo la riduzione dell’assegno a € 500 mensili e sostenendo che le proprie condizioni economiche fossero sensibilmente peggiori rispetto a quanto accertato dal Tribunale di Pordenone.
A sostegno delle proprie affermazioni produceva documentazione fiscale e bancaria, evidenziando l’esistenza di consistenti esposizioni debitorie dell’impresa e dichiarando disponibilità finanziarie limitate.
La Corte d’Appello di Trieste ha tuttavia rilevato significative lacune e incongruenze nelle allegazioni patrimoniali dell’appellante.
In particolare, il marito non aveva fornito una ricostruzione completa dei rapporti bancari di cui risultava titolare, né della situazione economica complessiva della propria attività imprenditoriale. La documentazione relativa ai debiti bancari riportava singole poste passive, senza indicare le corrispondenti attività e gli altri elementi patrimoniali necessari per valutare l’effettiva consistenza dell’impresa.
Erano inoltre emerse divergenze tra le dichiarazioni rese dal marito nell’ambito di procedure esecutive svoltesi in Germania e quelle formulate nel giudizio di divorzio italiano, soprattutto con riferimento al numero dei conti correnti e alle relative disponibilità.
Richiamando espressamente l’art. 473-bis.18 c.p.c., la Corte ha affermato che l’obbligo di collaborazione processuale impone a ciascuna parte di rappresentare compiutamente la propria situazione economica, senza potersi limitare alla produzione selettiva di documenti favorevoli alla propria posizione.
Ha quindi escluso che spettasse alla moglie dimostrare l’esistenza di ulteriori rapporti bancari o disponibilità patrimoniali del marito, precisando che le conseguenze dell’incompletezza delle allegazioni dovevano ricadere sulla parte che aveva omesso di fornire informazioni esaustive.
La Corte ha pertanto respinto le contestazioni del marito relative alla ricostruzione della sua situazione economico-patrimoniale, confermando la significativa disparità di risorse tra gli ex coniugi. L’assegno è stato ridotto a € 2.400 mensili esclusivamente per il sopravvenuto venir meno della componente assistenziale, e non per l’accoglimento delle contestazioni patrimoniali dell’appellante.
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