Il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, disciplina le obbligazioni alimentari nelle controversie transfrontaliere, introducendo un sistema coordinato di regole sulla giurisdizione, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e sulla cooperazione tra le autorità degli Stati membri.
Il suo obiettivo è garantire al creditore alimentare una tutela effettiva, consentendogli di ottenere una decisione e di recuperare le somme dovute anche quando il debitore risiede in un altro Stato.
Il Regolamento trova applicazione, in via generale, dal 18 giugno 2011 e riguarda le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.
L’ambito applicativo comprende, in particolare:
Il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni aventi diritto.
Le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
Le altre obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari, nei limiti previsti dalla legge applicabile.
La nozione europea di obbligazione alimentare è autonoma e non coincide necessariamente con quella degli alimenti prevista dagli artt. 433 e seguenti del Codice civile italiano. Può comprendere anche prestazioni di mantenimento che, nell’ordinamento italiano, sono disciplinate da disposizioni differenti.
Il Regolamento non disciplina, invece, l’accertamento dello status familiare da cui deriva l’obbligazione, né la responsabilità genitoriale o lo scioglimento del matrimonio.
La distinzione da ricordare è questa: Bruxelles II-ter individua il giudice competente per la responsabilità genitoriale e le controversie matrimoniali; Roma III determina la legge applicabile alla separazione e al divorzio; il Regolamento n. 4/2009 disciplina specificamente le obbligazioni alimentari, compreso il mantenimento dei figli e del coniuge.
Il creditore alimentare può rivolgersi, alternativamente:
Al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.
Al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
Al giudice competente per una controversia sullo stato delle persone, quando la domanda alimentare è accessoria.
Al giudice competente per la responsabilità genitoriale, quando la domanda alimentare è accessoria.
Negli ultimi due casi, la competenza sulla controversia principale non deve fondarsi esclusivamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Esempio pratico
La madre vive in Italia con il figlio, mentre il padre risiede in Francia.
La domanda di mantenimento del minore può essere proposta davanti al giudice italiano, quale giudice del luogo di residenza abituale del creditore.
Le parti possono concordare la giurisdizione di determinati giudici, sulla base dei collegamenti previsti dal Regolamento.
L’accordo deve essere scritto, anche mediante comunicazione elettronica che ne consenta una registrazione durevole.
Limite fondamentale
La scelta convenzionale del giudice non è ammessa per le controversie relative al mantenimento di un figlio di età inferiore a 18 anni.
Il giudice acquista giurisdizione anche quando il convenuto compare senza contestarla.
La regola non opera se la comparizione è finalizzata a eccepire il difetto di giurisdizione.
Quando non è possibile individuare un giudice competente attraverso i criteri precedenti, e ricorrono le ulteriori condizioni previste:
Art. 6: giurisdizione fondata sulla cittadinanza comune delle parti.
Art. 7: forum necessitatis, utilizzabile eccezionalmente quando il procedimento non può ragionevolmente essere instaurato o svolto in uno Stato terzo strettamente collegato alla controversia.
Il forum necessitatis richiede un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.
Se la decisione è stata pronunciata nello Stato in cui il creditore risiede abitualmente e questi continua a risiedervi, il debitore non può, di regola, proporre una domanda di modifica in un altro Stato membro.
Sono previste specifiche eccezioni.
La disposizione mira a impedire che il debitore costringa il creditore a difendersi ripetutamente davanti a giudici di Stati diversi.
Fonte: artt. 3–8 del Regolamento.
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Norma |
Contenuto |
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Art. 10 |
Il giudice privo di giurisdizione deve dichiararlo d’ufficio. |
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Art. 12 |
Litispendenza: in presenza di domande identiche tra le stesse parti, il giudice successivamente adito sospende il procedimento secondo le condizioni previste. |
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Art. 13 |
Connessione: possibilità di sospensione e, a determinate condizioni, di declinatoria della giurisdizione. |
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Art. 14 |
Possibilità di richiedere provvedimenti provvisori e cautelari anche al giudice di uno Stato membro diverso da quello competente per il merito. |
Il Regolamento n. 4/2009 non contiene una disciplina autonoma e completa della legge applicabile: rinvia al Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007, per gli Stati membri vincolati da tale strumento.
Regola generale – Art. 3 del Protocollo
Si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare.
In caso di cambiamento della residenza abituale, la legge della nuova residenza si applica dal momento del cambiamento.
Regole speciali – Art. 4 del Protocollo
Per determinate categorie di creditori, tra cui i figli nei confronti dei genitori, sono previsti criteri correttivi che possono condurre all’applicazione della legge del foro o della cittadinanza comune.
Coniugi ed ex coniugi – Art. 5 del Protocollo
La regola della residenza abituale del creditore può essere superata quando una parte si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.
Scelta della legge – Artt. 7–8 del Protocollo
Le parti possono scegliere la legge applicabile nei limiti stabiliti dal Protocollo.
L’art. 7 consente la designazione della legge del foro per uno specifico procedimento.
L’art. 8 disciplina la scelta generale, prevedendo collegamenti determinati e particolari garanzie.
Attenzione ai minori
La scelta generale della legge prevista dall’art. 8 non è consentita per le obbligazioni alimentari relative a persone di età inferiore a 18 anni o ad adulti che, a causa di un’alterazione o insufficienza delle facoltà personali, non siano in grado di proteggere i propri interessi.
Principio operativo: il giudice italiano competente per il mantenimento non applica necessariamente la legge italiana. Deve individuare la legge applicabile attraverso il Protocollo dell’Aja, considerando la categoria del creditore e gli eventuali criteri speciali.
Il Regolamento facilita la circolazione delle decisioni alimentari tra gli Stati membri, prevedendo il riconoscimento automatico e, in determinati casi, l’abolizione dell’exequatur.
Occorre tuttavia distinguere due regimi, a seconda che lo Stato d’origine della decisione sia vincolato o meno al Protocollo dell’Aja del 2007.
Abolizione dell’exequatur
Riconoscimento automatico, senza procedimento speciale e senza possibilità di opporsi al riconoscimento.
Esecutività negli altri Stati membri senza preventiva dichiarazione di esecutività, purché la decisione sia esecutiva nello Stato d’origine.
Possibilità di procedere alle misure cautelari previste dalla legge dello Stato dell’esecuzione.
Diritto del convenuto rimasto contumace di chiedere il riesame nello Stato d’origine nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 19.
Esempio: una decisione italiana sul mantenimento può essere eseguita in Francia senza ottenere preventivamente una dichiarazione di esecutività.
Regime con exequatur
Riconoscimento senza procedimento speciale.
Necessità della dichiarazione di esecutività per procedere all’esecuzione.
Possibilità di contestare il riconoscimento nei casi previsti dall’art. 24.
Nell’Unione europea, la distinzione riguarda in particolare le decisioni provenienti dalla Danimarca, tenuto conto del suo particolare regime di partecipazione al Regolamento.
Disposizioni comuni
L’esecuzione è disciplinata, in linea generale, dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
È vietato il riesame del merito della decisione straniera.
Il riconoscimento di una decisione alimentare non comporta automaticamente il riconoscimento del rapporto familiare da cui deriva l’obbligazione (art. 22).
Il creditore deve presentare all’autorità competente dello Stato dell’esecuzione:
Una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
L’estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine mediante il formulario previsto dall’allegato I.
Se necessario, un documento relativo agli arretrati e le traduzioni richieste secondo le disposizioni del Regolamento.
Il formulario europeo facilita l’esecuzione, ma non sostituisce la decisione giudiziaria.
Per ottenere la dichiarazione di esecutività devono essere prodotti la copia della decisione e l’estratto mediante il formulario dell’allegato II, con le ulteriori formalità previste.
Il Regolamento istituisce un sistema di cooperazione amministrativa che permette al creditore di ottenere assistenza nel recupero internazionale degli alimenti.
Le funzioni delle Autorità centrali
Le Autorità centrali collaborano per:
Localizzare il debitore.
Acquisire informazioni sui suoi redditi, beni e situazione economica, nei limiti previsti.
Favorire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
Facilitare il recupero e il trasferimento dei pagamenti.
Agevolare il raggiungimento di soluzioni amichevoli.
Assistere nella presentazione delle domande previste dal Regolamento.
Quali domande può presentare il creditore?
Il creditore può richiedere, attraverso il sistema delle Autorità centrali:
Il riconoscimento o il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione.
L’esecuzione di una decisione pronunciata o riconosciuta nello Stato richiesto.
L’ottenimento di una nuova decisione, anche quando occorra accertare la filiazione.
La modifica di una decisione, nei casi consentiti.
Le domande sono trasmesse attraverso le Autorità centrali utilizzando i formulari previsti dal Regolamento.
Indicazione pratica: l’assistenza dell’Autorità centrale costituisce uno strumento particolarmente utile quando il creditore non conosce il luogo di residenza del debitore oppure necessita di informazioni patrimoniali per procedere all’esecuzione.
Una madre risiede in Italia con il figlio minorenne. Il padre, obbligato al versamento di €500 mensili da una decisione italiana, si trasferisce in Germania e interrompe i pagamenti.
Verifica del titolo
La madre dispone di una decisione italiana esecutiva che stabilisce il contributo al mantenimento.
Richiesta del certificato
Si procura la copia autentica della decisione e l’estratto mediante il formulario dell’allegato I.
Esecuzione in Germania
Può avviare l’esecuzione secondo la normativa tedesca, senza dover ottenere una preventiva dichiarazione di esecutività.
Assistenza dell’Autorità centrale
Può avvalersi della cooperazione prevista dal Regolamento per agevolare la localizzazione del debitore e il recupero del credito.
Il Regolamento n. 4/2009 costituisce lo strumento fondamentale per la tutela transfrontaliera dei crediti alimentari nell’Unione europea.
Il sistema si fonda su quattro principi: criteri di giurisdizione favorevoli all’accesso alla giustizia del creditore, individuazione uniforme della legge applicabile, circolazione semplificata delle decisioni e cooperazione tra le Autorità centrali.
La regola pratica fondamentale è che il trasferimento del debitore all’estero non impone di ottenere una nuova decisione sul mantenimento: il creditore può avvalersi del titolo già esistente e degli strumenti europei per procedere al recupero delle somme dovute.