Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, comunemente denominato Roma III, disciplina la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nelle situazioni che presentano elementi di internazionalità.
Il suo obiettivo è garantire maggiore certezza del diritto, prevedibilità delle soluzioni e autonomia dei coniugi nella scelta della legge destinata a regolare la crisi matrimoniale.
Il Regolamento è stato adottato mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata e trova applicazione soltanto negli Stati membri che vi partecipano, tra i quali figura l’Italia. È applicabile dal 21 giugno 2012, ferme le disposizioni transitorie.
La distinzione fondamentale è quella tra giurisdizione e legge applicabile. Il Regolamento (UE) 2019/1111, Bruxelles II-ter, individua il giudice competente a pronunciarsi sulla separazione o sul divorzio; il Regolamento Roma III stabilisce invece quale legge sostanziale debba essere applicata dal giudice individuato.
Ne consegue che un giudice italiano, pur essendo competente a decidere la controversia, potrebbe dover applicare una legge straniera.
Il Regolamento riguarda esclusivamente la separazione personale e il divorzio. Restano escluse, tra le altre, le questioni relative alla validità del matrimonio, all’annullamento, alla responsabilità genitoriale, alle obbligazioni alimentari, ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle successioni.
Il sistema si fonda su due criteri: la possibilità per i coniugi di scegliere concordemente la legge applicabile, entro limiti prestabiliti, e, in mancanza di scelta, l’applicazione di criteri di collegamento oggettivi secondo un ordine gerarchico.
Applicazione universale
La legge individuata dal Regolamento si applica anche quando appartiene a uno Stato che non partecipa alla cooperazione rafforzata o a uno Stato extra-UE.
Ad esempio, un giudice italiano potrebbe essere tenuto ad applicare la legge statunitense, se individuata attraverso i criteri del Regolamento.
I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile alla separazione o al divorzio.
La scelta non è completamente libera: deve riguardare una delle quattro leggi indicate dal Regolamento.
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Criterio |
Legge applicabile |
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1 |
Legge dello Stato della residenza abituale comune al momento dell’accordo. |
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2 |
Legge dell’ultima residenza abituale comune, purché uno dei coniugi vi risieda ancora. |
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3 |
Legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi. |
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4 |
Legge del foro, ossia dello Stato del giudice adito. |
Quando può essere effettuata la scelta?
L’accordo può essere concluso o modificato fino al momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale.
La scelta può intervenire anche durante il procedimento, qualora ciò sia consentito dalla legge del foro, con verbalizzazione secondo le modalità previste da quest’ultima.
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Norma |
Disciplina |
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Art. 6 |
L’esistenza e la validità sostanziale dell’accordo sono valutate secondo la legge che sarebbe applicabile se l’accordo fosse valido, salva la particolare tutela del consenso prevista dal paragrafo 2. |
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Art. 7 |
L’accordo deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Sono ammesse comunicazioni elettroniche che ne consentano una registrazione durevole. |
Devono inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali aggiuntivi previsti dalle leggi degli Stati membri partecipanti nei quali i coniugi risiedono abitualmente, secondo le specifiche regole dell’art. 7.
Indicazione pratica: nell’accordo è opportuno identificare espressamente la legge scelta, il criterio di collegamento che la giustifica e la data della scelta.
In assenza di scelta, si applica il primo criterio concretamente utilizzabile. Non si tratta di criteri alternativi.
Residenza abituale comune
Legge dello Stato nel quale i coniugi risiedono abitualmente al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Ultima residenza abituale comune
Se manca il primo collegamento, si applica la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune, purché:
La residenza non sia cessata più di un anno prima della domanda.
Uno dei coniugi vi risieda ancora al momento della domanda.
Cittadinanza comune
Se i primi due criteri non operano, si applica la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento della domanda.
Legge del foro
In mancanza di tutti i precedenti collegamenti, si applica la legge dello Stato del giudice adito.
Regola da ricordare
Residenza attuale → ultima residenza → cittadinanza comune → legge del giudice.
Quando la separazione personale viene convertita in divorzio, si applica, in linea generale, la stessa legge utilizzata per la separazione. Se tale legge non prevede la conversione, si applicano i criteri dell’art. 8, salvo che i coniugi abbiano effettuato una diversa scelta ai sensi dell’art. 5.
Attenzione: la norma riguarda la legge applicabile alla conversione e non disciplina autonomamente i presupposti processuali della domanda.
Il Regolamento prevede alcuni correttivi per evitare che l’applicazione della legge straniera conduca a risultati incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento del giudice adito.
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Articolo |
Principio |
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Art. 10 |
Si applica la legge del foro se quella individuata non prevede il divorzio oppure non garantisce pari accesso al divorzio o alla separazione per ragioni legate al sesso. |
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Art. 11 |
È escluso il rinvio: si applica il diritto sostanziale straniero, non le sue norme di diritto internazionale privato. |
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Art. 12 |
La disposizione straniera può essere disapplicata se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. |
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Art. 13 |
Il Regolamento non obbliga il giudice a pronunciare il divorzio quando la propria legge non lo prevede o non considera valido il matrimonio ai fini del divorzio. |
Distinzione importante: l’art. 10 determina direttamente l’applicazione della legge del foro nelle ipotesi previste; l’art. 12 consente invece di escludere una specifica disposizione straniera manifestamente contraria all’ordine pubblico.
Caso 1 – Coniugi stranieri residenti in Italia
Due coniugi marocchini risiedono abitualmente a Bologna e intendono divorziare davanti al giudice italiano. In assenza di scelta, si applica la legge italiana ai sensi dell’art. 8, lett. a), perché entrambi risiedono abitualmente in Italia al momento della domanda. La cittadinanza comune non prevale sulla residenza abituale.
Un cittadino italiano e una cittadina francese, entrambi residenti in Italia, possono scegliere la legge italiana oppure quella francese in base alla cittadinanza di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 5. Se non effettuano alcuna scelta e il giudice italiano è competente, si applica la legge italiana in forza della residenza abituale comune.
Due coniugi hanno vissuto abitualmente in Francia. Uno si trasferisce in Italia e presenta domanda di divorzio davanti al giudice italiano, supponendo che quest’ultimo abbia giurisdizione. Se l’altro coniuge risiede ancora in Francia e la residenza comune è cessata da meno di un anno, in mancanza di scelta si applica la legge francese, ai sensi dell’art. 8, lett. b).
Il Regolamento Roma III introduce un sistema uniforme per individuare la legge applicabile alla separazione e al divorzio internazionale, valorizzando l’autonomia dei coniugi e, in mancanza di accordo, la residenza abituale.
Il principio da ricordare è che il giudice competente non applica necessariamente la propria legge nazionale: deve prima verificare se esista una valida scelta delle parti e, in difetto, individuare la legge applicabile attraverso i criteri gerarchici dell’art. 8.