Il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, noto come Bruxelles II-ter, costituisce uno degli strumenti fondamentali della cooperazione giudiziaria europea in materia familiare.
Il suo obiettivo è individuare il giudice competente nelle controversie familiari transfrontaliere, favorire la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e assicurare una tutela efficace dei minori, soprattutto nelle situazioni di sottrazione internazionale.
Il Regolamento sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II-bis, e si applica, in linea generale, ai procedimenti instaurati dal 1° agosto 2022, ferme le disposizioni transitorie.
L’ambito applicativo comprende due grandi materie:
Le controversie matrimoniali relative a divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio.
Le controversie sulla responsabilità genitoriale, comprese quelle riguardanti affidamento, diritto di visita, tutela del minore e alcuni provvedimenti di protezione.
Il Regolamento disciplina inoltre la sottrazione internazionale dei minori, integrando le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.
Non disciplina, invece, le obbligazioni alimentari e il mantenimento, regolati principalmente dal Regolamento (CE) n. 4/2009, né le questioni relative all’accertamento della filiazione, all’adozione e alle successioni.
La sua funzione è essenzialmente processuale: individua la giurisdizione, disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e organizza la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, senza uniformare il diritto sostanziale nazionale.
Il Regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.
1. le regole sulla giurisdizione
La giurisdizione è individuata attraverso criteri alternativi, fondati principalmente sulla residenza abituale dei coniugi e, in determinati casi, sulla cittadinanza comune.
Tra i criteri previsti figurano:
Residenza abituale comune dei coniugi.
Ultima residenza abituale comune, se uno dei coniugi vi risiede ancora.
Residenza abituale del convenuto.
Residenza abituale dell’attore per almeno un anno prima della domanda, oppure sei mesi se cittadino dello Stato interessato.
Cittadinanza comune dei coniugi.
Gli artt. 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la domanda riconvenzionale e la conversione della separazione in divorzio.
Rientrano nell’ambito del Regolamento, in particolare:
L’affidamento e il diritto di visita.
La tutela, la curatela e gli istituti analoghi.
La designazione e le funzioni di persone o enti incaricati della cura del minore.
Il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto.
Le misure di protezione relative all’amministrazione e alla conservazione dei beni del minore.
Il Regolamento riguarda anche i provvedimenti di protezione del minore indipendentemente dall’esistenza di una controversia matrimoniale.
Principio fondamentale: la responsabilità genitoriale deve essere esercitata nel superiore interesse del minore. L’art. 21 garantisce al minore capace di formarsi un proprio convincimento un’opportunità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, alla quale deve essere attribuito il peso appropriato in relazione all’età e alla maturità.
È competente il giudice dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda.
La residenza abituale costituisce un criterio fattuale, da individuare sulla base dell’effettiva integrazione del minore nell’ambiente familiare e sociale.
In caso di trasferimento lecito in un altro Stato membro, il giudice della precedente residenza abituale conserva, a determinate condizioni, la giurisdizione per tre mesi, limitatamente alla modifica di una precedente decisione sul diritto di visita.
La giurisdizione resta, di regola, al giudice dello Stato della precedente residenza abituale.
Il suo trasferimento richiede le specifiche condizioni previste dall’articolo, tra cui l’acquiescenza dei titolari dell’affidamento oppure il consolidamento della nuova residenza accompagnato dagli ulteriori requisiti normativi.
È possibile attribuire la giurisdizione al giudice di uno Stato membro diverso da quello della residenza abituale del minore, purché:
Il minore abbia un legame sostanziale con quello Stato.
Le parti e gli altri titolari della responsabilità genitoriale abbiano liberamente concordato o espressamente accettato la giurisdizione secondo le modalità previste.
La scelta sia conforme al superiore interesse del minore.
Quando non è possibile stabilire la residenza abituale e non opera l’art. 10, è competente il giudice dello Stato membro in cui il minore si trova.
In circostanze eccezionali, la competenza può essere trasferita a un giudice di un altro Stato membro che abbia un particolare collegamento con il minore e sia meglio collocato per valutarne l’interesse. Il trasferimento richiede l’accettazione del giudice interessato e riguarda il singolo procedimento.
Se nessun giudice di uno Stato membro è competente ai sensi degli artt. 7–11, la giurisdizione è determinata secondo le norme applicabili nello Stato interessato.
Anche un giudice privo della giurisdizione sul merito può adottare misure provvisorie e protettive urgenti riguardanti un minore presente nel proprio Stato o beni del minore ivi situati.
Tali misure hanno carattere temporaneo e non comportano il trasferimento della giurisdizione sul merito.
Il Regolamento (UE) 2019/1111 rafforza il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, favorendo la libera circolazione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono, in linea generale, riconosciute automaticamente negli altri Stati membri, senza necessità di ricorrere ad alcun procedimento speciale. Per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, il Regolamento elimina inoltre l’exequatur: una decisione esecutiva nello Stato d’origine può essere eseguita in un altro Stato membro senza una preventiva dichiarazione di esecutività, mediante la produzione della decisione e del pertinente certificato europeo.
Il certificato europeo è un documento standardizzato che accompagna la decisione e ne facilita il riconoscimento e l’esecuzione negli altri Stati membri. È rilasciato, su richiesta della parte interessata, dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, utilizzando il formulario previsto dal Regolamento e corrispondente alla tipologia di decisione
L’esecuzione resta disciplinata, in linea generale, dalla legge dello Stato richiesto. Il sistema non esclude, tuttavia, ogni controllo: il riconoscimento e l’esecuzione possono essere rifiutati nei casi tassativamente previsti, senza che sia consentito riesaminare il merito della decisione straniera. Una disciplina ulteriormente rafforzata è riservata alle decisioni certificate relative al diritto di visita e a determinate decisioni sull’affidamento che comportano il ritorno del minore
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Norma |
Contenuto |
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Art. 30 |
Riconoscimento automatico delle decisioni, senza procedimento speciale. |
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Art. 34 |
La decisione sulla responsabilità genitoriale, esecutiva nello Stato d’origine, è esecutiva negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività. |
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Artt. 36 e 37 |
Certificati e documentazione necessari per il riconoscimento e l’esecuzione. |
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Art. 39 |
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni sulla responsabilità genitoriale. |
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Art. 41 |
Diniego dell’esecuzione in presenza dei motivi di cui all’art. 39, salvo le disposizioni specifiche. |
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Artt. 42–50 |
Regime speciale delle decisioni privilegiate. |
Il Regolamento riserva una disciplina rafforzata a due categorie di decisioni, purché certificate nello Stato d’origine ai sensi dell’art. 47:
Decisioni che accordano un diritto di visita.
Decisioni sul merito dell’affidamento che comportano il ritorno del minore, pronunciate ai sensi dell’art. 29, par. 6.
Il riconoscimento e l’esecuzione sono ulteriormente agevolati, con motivi di opposizione più circoscritti rispetto al regime ordinario.
L’art. 39 prevede specifici motivi, tra cui:
Manifesta contrarietà all’ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore.
Violazione delle garanzie del contraddittorio nei casi previsti.
Mancato ascolto di chi sostiene che la decisione leda la propria responsabilità genitoriale.
Mancata possibilità per il minore di esprimere la propria opinione, salve le eccezioni previste.
Incompatibilità con determinate decisioni successive.
!! Attenzione: il giudice dello Stato richiesto non può riesaminare il merito della decisione straniera (art. 71). L’eliminazione dell’exequatur non esclude, tuttavia, la possibilità di opporsi al riconoscimento o all’esecuzione nei casi tassativamente previsti.
La sottrazione internazionale si verifica quando un minore viene trasferito o trattenuto in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale in violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato, o che sarebbe stato esercitato in assenza della sottrazione.
Il Regolamento Bruxelles II-ter opera in coordinamento con la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, integrandola con disposizioni specifiche per i rapporti tra Stati membri.
L’obiettivo del procedimento di ritorno è ripristinare tempestivamente la situazione precedente alla sottrazione, senza decidere definitivamente a quale genitore debba essere affidato il minore.
Trasferimento o trattenimento illecito
Il minore viene trasferito o trattenuto in violazione del diritto di affidamento.
Il giudice della precedente residenza abituale conserva, di regola, la giurisdizione sul merito.
Domanda di ritorno
Il titolare del diritto di affidamento può richiedere il ritorno del minore, direttamente o attraverso le Autorità centrali.
Il procedimento disciplinato dal Capo III riguarda i minori di età inferiore a 16 anni.
Procedimento accelerato
Il giudice deve utilizzare le procedure più rapide disponibili.
La decisione di primo grado deve intervenire, salvo circostanze eccezionali, entro sei settimane dall’avvio del procedimento.
Anche per il giudice dell’impugnazione è previsto un termine di sei settimane, decorrente dal completamento delle attività processuali necessarie.
Ascolto del minore
Il minore capace di formarsi un’opinione deve avere una possibilità concreta ed effettiva di esprimerla, secondo i principi dell’art. 21.
Valutazione delle eccezioni al ritorno
Il giudice valuta i motivi di opposizione previsti dalla Convenzione dell’Aja.
In particolare, non può negare il ritorno esclusivamente per il grave rischio di cui all’art. 13, par. 1, lett. b), della Convenzione, se risultano predisposte misure adeguate a proteggere il minore dopo il rientro.
Decisione di ritorno ed esecuzione
La decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva anche in pendenza di impugnazione, quando l’interesse del minore richieda il ritorno anticipato.
L’esecuzione deve essere rapida. Se non avviene entro sei settimane dall’avvio della procedura esecutiva, l’interessato o l’Autorità centrale può chiedere le ragioni del ritardo.
Diniego del ritorno e successiva decisione sull’affidamento
Quando il ritorno è negato esclusivamente per grave rischio o opposizione del minore ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. b), o par. 2, della Convenzione, opera il particolare meccanismo di coordinamento tra giudici.
Il giudice dello Stato della precedente residenza abituale può pronunciarsi sul merito dell’affidamento e adottare una decisione che comporti il ritorno del minore, eseguibile secondo il regime del Capo IV.
Il ritorno non è automatico in ogni circostanza. La Convenzione del 1980 prevede alcune eccezioni, tra cui:
Mancato esercizio effettivo del diritto di affidamento o consenso successivo al trasferimento.
Grave rischio che il ritorno esponga il minore a pericoli fisici o psichici o a una situazione intollerabile.
Opposizione del minore che abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tenerne conto.
In determinate condizioni, integrazione del minore nel nuovo ambiente quando il procedimento sia stato avviato dopo un anno dalla sottrazione.
Resta inoltre l’eccezione prevista dall’art. 20 della Convenzione, relativa ai principi fondamentali dello Stato richiesto in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
Il Regolamento rafforza le garanzie procedurali e la cooperazione tra autorità, ma non elimina le eccezioni convenzionali.