In materia di disconoscimento della paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test del DNA è valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. anche quando provenga dal figlio; se questi è minorenne, tuttavia, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione all’esame, con le relative ragioni, devono essere espressi dal soggetto che lo rappresenta in giudizio e, in caso di nomina, dal curatore speciale, non potendo la volontà del minore sostituirsi a quella del suo rappresentante né la mera assenza del curatore alle operazioni peritali essere equiparata a un rifiuto. L’ascolto del minore assolve alla diversa funzione di consentirgli di esprimere la propria opinione sulla vicenda che lo riguarda. Nel decidere sull’azione di disconoscimento il giudice deve inoltre procedere, in concreto e all’attualità, al bilanciamento tra il diritto all’identità personale connesso alla verità biologica e l’interesse del minore alla certezza dello status e alla stabilità dei rapporti familiari, considerando anche i legami affettivi e personali effettivamente sviluppatisi e la loro rilevanza al momento della decisione.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1988
Principi giuridici fondamentali
1. Il favor veritatis non prevale automaticamente sul favor minoris.
Nelle azioni di disconoscimento della paternità la corrispondenza dello status alla verità biologica non rappresenta un valore assoluto. Occorre bilanciarla con il diritto del minore alla certezza dello status e alla stabilità dei rapporti familiari. L’identità personale, infatti, non coincide necessariamente con la sola identità genetica, ma comprende anche la dimensione affettiva, relazionale e familiare costruita nel tempo.
2. Il bilanciamento deve essere concreto e attuale.
Non è sufficiente affermare astrattamente che la conservazione dello status corrisponda all’interesse del minore. Il giudice deve accertare la situazione esistente al momento della decisione, verificando l’effettivo vissuto familiare, la consistenza attuale dei rapporti affettivi e le conseguenze della rimozione dello status sullo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale del figlio.
3. Il rifiuto del test del DNA può costituire argomento di prova anche nel disconoscimento.
La Cassazione esclude che vi sia ragione di differenziare, sotto questo profilo, tra le diverse azioni di stato oppure a seconda che a rifiutare l’accertamento genetico sia il presunto genitore o il figlio. Il rifiuto volontario e ingiustificato di un’indagine genetica risolutiva, pur essendo una scelta non coercibile, è suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e può assumere una rilevanza probatoria particolarmente intensa.
4. Se il figlio è minorenne, decide il suo rappresentante sulla sottoposizione al DNA.
Quando il prelievo riguarda un minore, il consenso o il rifiuto devono provenire dal soggetto abilitato a rappresentarlo. Se nel giudizio di disconoscimento è stato nominato un curatore speciale, spetta a quest’ultimo esprimere la decisione nell’esclusivo superiore interesse del minore. La volontà manifestata direttamente dal figlio non può sostituire quella del curatore.
5. Ascolto del minore e consenso al DNA hanno funzioni differenti.
La Cassazione traccia una distinzione particolarmente importante: attraverso l’ascolto il minore capace di discernimento esercita il diritto di manifestare la propria opinione sulla vicenda che lo riguarda, opinione che assume un peso crescente con l’età; ciò non significa, però, attribuirgli la responsabilità di decidere se sottoporsi al test genetico. Tale scelta compete al suo rappresentante.
Sintesi della vicenda
Un uomo agiva davanti al Tribunale di Lanciano per ottenere il disconoscimento della paternità dei tre figli nati durante il matrimonio. Nel 2018 il padre dell’uomo aveva ricevuto una lettera anonima nella quale si sosteneva che la nuora avesse avuto relazioni extraconiugali e che i tre bambini non fossero figli del marito. Quest’ultimo aveva quindi effettuato nel 2019 test genetici dai quali, secondo quanto da lui allegato, sarebbe risultato che i tre figli erano stati generati da tre diversi padri biologici.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU genetica, ma i figli si rifiutavano di sottoporsi al prelievo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione, ritenendo insufficiente il quadro probatorio. In particolare, la Corte territoriale considerava non utilizzabili i campioni genetici prodotti dal padre e riteneva che dal rifiuto dei figli di sottoporsi al DNA non potessero trarsi conseguenze probatorie ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
I due figli maggiori, all’epoca rispettivamente di tredici e dodici anni, avevano spiegato durante l’ascolto di non volersi sottoporre all’esame perché, nonostante non vedessero il padre da circa quattro anni, volevano continuare a considerarlo tale. La Corte d’Appello aveva valorizzato queste dichiarazioni per far prevalere il favor minoris sul favor veritatis.
La Cassazione censura entrambe le impostazioni.
Da un lato, afferma che anche il rifiuto del figlio di sottoporsi al DNA è astrattamente valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c.; trattandosi però di figli minorenni, il consenso o il dissenso dovevano essere espressi dal loro rappresentante processuale, ossia dal curatore speciale. La Corte d’Appello aveva quindi errato nell’attribuire direttamente valore alla volontà manifestata dai ragazzi e nell’equiparare l’assenza del curatore alle operazioni peritali a un implicito rifiuto del test.
Dall’altro lato, la Suprema Corte ritiene insufficiente il bilanciamento effettuato tra favor veritatis e favor minoris. Non bastava richiamare il desiderio dei ragazzi di continuare a considerare l’uomo come padre. Occorreva verificare concretamente e nell’attualità quale fosse l’effettiva consistenza di quel rapporto, tenendo conto che i figli non vedevano l’uomo da circa quattro anni, nonché valutare quali conseguenze la conservazione o, viceversa, la rimozione dello status paterno avrebbero prodotto sulla loro identità personale e familiare.
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame sulla base dei principi enunciati.