Il termine annuale per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità, avente natura decadenziale ex art. 244 c.c., decorre ordinariamente dalla nascita del figlio, salvo che il marito provi di avere ignorato la propria impotentia generandi o l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, nel qual caso la decorrenza è differita al momento dell’acquisizione di una conoscenza certa di tali circostanze; grava sul marito l’onere di dimostrare la tempestività della scoperta, non essendo sufficiente il mero sospetto o un accertamento genetico successivo a individuare il dies a quo del termine decadenziale.
Cass. Civ., Ord., 09 febbraio 2026, n. 2914
LA VICENDA
Un marito agiva per il disconoscimento della paternità del figlio nato durante il matrimonio, deducendo di aver scoperto solo anni dopo di essere affetto da sindrome di Klinefelter, patologia potenzialmente causa di infertilità, e di avere quindi fondati dubbi sulla paternità biologica. La moglie e il curatore speciale del minore eccepivano la decadenza dall’azione, sostenendo che la diagnosi della patologia risaliva a epoca ben anteriore alla nascita del figlio e che, pertanto, il termine annuale ex art. 244 c.c. era decorso.
Il Tribunale dichiarava l’attore decaduto e la decisione veniva confermata in appello, rilevandosi che egli aveva avuto solo un sospetto della propria infertilità e non una conoscenza certa idonea a differire il dies a quo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il termine di decadenza decorre dalla nascita del figlio quando manca la prova di una scoperta successiva e certa dell’impotenza a generare o dell’adulterio, precisando che la prova della non paternità (es. test del DNA) attiene al merito e non incide, di per sé, sulla decorrenza del termine decadenziale, che è invece collegata alla consapevolezza soggettiva delle circostanze legittimanti l’azione.