L’art. 263 c.c. disciplina l’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, ossia lo strumento attraverso il quale può essere contestato uno status di filiazione derivante da un riconoscimento che non corrisponde alla realtà.
Il tema è particolarmente delicato perché coinvolge due esigenze che non sempre coincidono: da un lato, quella di assicurare la corrispondenza dello status alla verità della filiazione (favor veritatis); dall’altro, quella di tutelare la stabilità dello status del figlio e la sua identità personale e familiare, soprattutto quando il riconoscimento abbia dato origine, nel tempo, a un effettivo rapporto genitoriale.
L’azione prevista dall’art. 263 c.c. consente di mettere in discussione il riconoscimento quando questo non sia veridico.
L’accertamento della non veridicità, tuttavia, non deve essere confuso con l’automatica eliminazione dello status di figlio.
Proprio su questo punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24427 del 4 agosto 2026, ribadendo che l’art. 263 c.c. non stabilisce alcun automatismo tra difetto di veridicità del riconoscimento e conseguente rimozione dello status genitoriale.
Quando è coinvolto un minore, infatti, la ricerca della verità deve necessariamente confrontarsi con il suo preminente interesse.
Secondo la Cassazione, il giudice chiamato a decidere sull’impugnazione non può limitarsi a stabilire se il riconoscimento corrisponda o meno alla verità del processo generativo.
Deve compiere un passaggio ulteriore: verificare se, nel caso concreto, l’interesse alla verità della filiazione debba prevalere sull’interesse del minore alla conservazione dello status acquisito.
Il bilanciamento non può essere effettuato in astratto, ma richiede l’esame di tutte le circostanze della vicenda.
Assumono particolare rilievo:
La verità biologica rappresenta, quindi, uno degli elementi del giudizio, ma non necessariamente quello decisivo.
La sentenza n. 24427/2026 offre un’applicazione particolarmente significativa di questi principi.
Il caso riguardava il riconoscimento di una bambina da parte della madre sociale, compagna della madre biologica. La minore aveva vissuto con entrambe le donne dalla nascita per circa tre anni e mezzo ed era stata da entrambe cresciuta, accudita ed educata.
La Suprema Corte ha rilevato che l’atto di nascita non corrispondeva alla verità del concreto processo generativo. Ciò, tuttavia, non poteva essere sufficiente per determinare automaticamente la perdita dello status acquisito dalla minore.
Occorreva invece verificare concretamente la consistenza della relazione instauratasi tra la bambina e la madre sociale, l’incidenza di quel rapporto sulla sua identità e le ragioni della successiva interruzione dei contatti.
È questo l’aspetto più importante dell’attuale interpretazione dell’art. 263 c.c.
L’azione per difetto di veridicità non può essere considerata uno strumento attraverso il quale ripristinare automaticamente la verità biologica, prescindendo dalle conseguenze che la rimozione dello status produrrebbe sul figlio.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla Cassazione, il giudizio deve invece mettere a confronto la verità della filiazione con il diritto del minore alla propria identità personale, che si forma non soltanto attraverso il dato biologico, ma anche attraverso i legami affettivi e familiari concretamente vissuti.
Ne consegue che, anche quando sia dimostrato il difetto di veridicità, il giudice deve domandarsi se la rimozione dello status corrisponda realmente al preminente interesse del minore.
L’art. 263 c.c. viene così interpretato alla luce di un principio fondamentale: la verità biologica non prevale sempre e comunque sulla stabilità dello status di figlio. Quanto più il rapporto genitoriale si è consolidato ed è divenuto parte dell’identità personale e familiare del minore, tanto più rigorosa dovrà essere la valutazione delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale rimozione.
Riferimento: Cass. civ., Sez. I, sent. 4 agosto 2026, n. 24427, Pres. Rel. Acierno.