In tema di divorzio, il diritto dell’ex coniuge, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, alla quota dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12-bis della l. n. 898/1970 non si estende al TFR maturato durante il matrimonio ma conferito a un fondo di previdenza complementare prima della proposizione della domanda di divorzio: con il versamento al fondo, infatti, tali somme escono dalla sfera patrimoniale del lavoratore e confluiscono nella posizione previdenziale complementare, prima che possa sorgere il diritto dell’altro coniuge ex art. 12-bis. Diversamente, il TFR maturato in costanza di matrimonio e conferito al fondo pensione dopo la proposizione della domanda di divorzio resta assoggettato alla quota spettante all’ex coniuge, poiché, a partire dalla domanda giudiziale, può operare la tutela prevista dall’art. 12-bis e il successivo conferimento alla previdenza complementare non può sottrarre quelle somme al diritto già sorto. Resta comunque estranea all’art. 12-bis la prestazione previdenziale complementare erogata dal fondo, avente titolo e natura differenti dal TFR.
Cass. civile, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14454
Sintesi della vicenda
La controversia nasce dal ricorso proposto dall’ex marito per ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile di € 400 mensili, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche conseguente al pensionamento e, parallelamente, il miglioramento della situazione patrimoniale dell’ex moglie. Quest’ultima formulava domanda riconvenzionale chiedendo il 40% del TFR e degli ulteriori emolumenti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente agli anni di coincidenza tra matrimonio e attività lavorativa.
Il Tribunale revocava l’assegno divorzile ma riconosceva alla donna, ai sensi dell’art. 12-bis l. div., € 20.637,62 quale quota del TFR e ulteriori € 52.391,98 sulle somme accantonate e confluite in un fondo di previdenza complementare. L’ex marito proponeva reclamo contestando, in particolare, l’inclusione delle somme destinate al fondo pensione.
La Corte d’appello di Roma accoglieva sul punto il reclamo, escludendo dal calcolo ex art. 12-bis le somme confluite nella previdenza complementare, sul presupposto che esse avessero assunto natura previdenziale e non fossero più qualificabili come retribuzione differita.
La moglie ricorreva quindi per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’esclusione generalizzata del TFR versato al fondo pensione avrebbe potuto determinare un’elusione della tutela prevista dall’art. 12-bis. La Suprema Corte accoglie parzialmente tale impostazione e introduce una fondamentale distinzione temporale, individuando nella proposizione della domanda di divorzio il momento discriminante.
La Cassazione chiarisce così che non tutto il TFR conferito alla previdenza complementare deve essere automaticamente escluso. Se il TFR, pur maturato durante il matrimonio, è stato conferito al fondo prima della domanda di divorzio, l’ex coniuge non può pretenderne la quota: al momento del conferimento non era ancora operante la tutela dell’art. 12-bis e le somme sono ormai entrate nel circuito previdenziale. Se, invece, il TFR è stato conferito al fondo dopo la proposizione della domanda di divorzio, la quota relativa al periodo matrimoniale rimane soggetta all’art. 12-bis. La Corte individua dunque un criterio temporale netto, evitando che il conferimento successivo alla domanda possa sottrarre all’ex coniuge somme sulle quali la tutela divorzile è già destinata a operare.