In materia di mantenimento dei figli, le spese universitarie costituiscono, di regola, spese straordinarie e, quando il titolo giudiziale ne subordina il rimborso alla preventiva concertazione tra i genitori, non possono essere recuperate mediante esecuzione forzata sulla base del solo provvedimento di separazione o divorzio se manca l’accordo preventivo. La semplice comunicazione della scelta universitaria o l’informazione fornita dal figlio non equivalgono alla concertazione richiesta. In tale ipotesi il titolo non attribuisce al credito i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l’azione esecutiva e il precetto deve essere dichiarato inefficace. Inoltre, l’intimazione di pagamento per un importo superiore al dovuto non determina la nullità dell’intero precetto, ma soltanto la sua inefficacia limitatamente alla parte eccedente.
Trib. Roma sentenza 9 luglio 2026
Sintesi della vicenda
Un padre proponeva opposizione avverso un atto di precetto con il quale l’ex coniuge gli intimava il pagamento degli adeguamenti ISTAT dell’assegno di mantenimento e del rimborso del 50% delle spese universitarie sostenute per la figlia. Il Tribunale rilevava, da un lato, che la stessa creditrice aveva successivamente riconosciuto l’estinzione del credito relativo agli adeguamenti ISTAT; dall’altro, accertava che le spese universitarie, previste dal titolo come rimborsabili solo se previamente concordate, erano state sostenute unilateralmente senza la necessaria concertazione. Trattandosi di spese straordinarie prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, il giudice accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace il precetto.
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