Il provvedimento temporaneo e urgente adottato in corso di causa che autorizza l’iscrizione del minore ad un diverso istituto scolastico non è reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. quando non comporti una sostanziale modifica dell’affidamento, della collocazione del minore o della responsabilità genitoriale. La diversa scelta scolastica, pur incidendo sull’organizzazione della vita familiare e sulle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, non integra di per sé una modifica sostanziale della collocazione del minore né una limitazione della responsabilità genitoriale.
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17245 del 1° giugno 2026
Sintesi della vicenda
Un padre proponeva ricorso per la modifica delle condizioni relative al figlio minore, lamentando le difficoltà incontrate nel mantenere una relazione continuativa con il bambino a causa dell’atteggiamento della madre. Nel corso del procedimento il Tribunale di Potenza, dopo aver disposto una collocazione alternata paritaria, autorizzava successivamente l’iscrizione del minore presso una scuola elementare situata nel comune di residenza della madre per l’anno scolastico 2025/2026.
Il padre proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., sostenendo che tale decisione incidesse in modo significativo sulla sua frequentazione con il figlio e costituisse una sostanziale modifica della collocazione del minore. La Corte d’Appello dichiarava il reclamo inammissibile.
La Cassazione ha confermato tale decisione, chiarendo che il provvedimento relativo alla scelta della scuola non modifica il collocamento prevalente già stabilito presso la madre, né introduce limitazioni alla responsabilità genitoriale o modifiche sostanziali dell’affidamento. L’eventuale aggravio logistico per il padre non è sufficiente a rendere reclamabile il provvedimento ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., potendo essere eventualmente affrontato mediante altre misure finalizzate a garantire il diritto del minore alla bigenitorialità.
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