È nullo, per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., l’accordo tra genitori separati con cui l’obbligato al mantenimento del figlio estingua anticipatamente le obbligazioni future mediante il pagamento di un debito dell’altro genitore o mediante corresponsione una tantum, in luogo dell’assegno periodico stabilito giudizialmente, atteso il carattere alimentare, indisponibile e funzionalmente orientato all’interesse superiore del minore del diritto al mantenimento.
Dalla nullità del patto consegue la ripetibilità delle somme versate in sua esecuzione quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non configurandosi né obbligazione naturale né adempimento spontaneo.
Trib. Pisa sent. 195 del 19/2/2026
Sintesi della vicenda
Un padre propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio, sostenendo di aver già adempiuto anticipatamente mediante il pagamento di un rilevante importo destinato a estinguere un debito personale della ex coniuge, in forza di un accordo tra le parti.
Il Tribunale ritiene verosimile l’esistenza del patto, ma ne afferma la radicale nullità, in quanto incidente su diritti indisponibili del minore e volto a sostituire illegittimamente l’assegno periodico con una forma di compensazione privata.
Rigettata l’opposizione, il giudice accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell’opponente, qualificando le somme versate come indebito oggettivo e condannando la madre alla restituzione dell’importo corrisposto in esecuzione dell’accordo nullo.
Viene inoltre dichiarata l’inammissibilità dei motivi nuovi di opposizione introdotti tardivamente, mentre le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
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