In tema di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso i provvedimenti temporanei e urgenti in materia di persone, minorenni e famiglie, tale rimedio non ha natura di mero controllo estrinseco di legittimità, ma costituisce un vero e proprio mezzo di gravame, volto a consentire un riesame ex novo della decisione impugnata, anche mediante rivalutazione critica degli atti già acquisiti e, ove necessario, attraverso l’assunzione di sommarie informazioni.
La cognizione del giudice del reclamo resta tuttavia limitata alle allegazioni e produzioni tempestivamente introdotte nel primo grado, con esclusione delle circostanze sopravvenute, riservate al diverso strumento della modifica o revoca ex art. 473-bis.23 c.p.c.
Cass. civile ord. 11804 del 29/4/2026
Sintesi della vicenda
La vicenda prende avvio da un procedimento promosso dai genitori non coniugati di una minore dinanzi al Tribunale di Ivrea, volto alla regolamentazione dell’affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia. Parallelamente, interveniva anche la Procura minorile, chiedendo la presa in carico del nucleo familiare e la valutazione delle competenze genitoriali.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU per accertare le capacità genitoriali e individuare il regime di affidamento più idoneo. La fase istruttoria si caratterizzava per incontri protetti padre–figlia e per il deposito della bozza della consulenza, alla quale la madre formulava articolate osservazioni critiche, corredate da documentazione clinica specialistica (v. pagg. 2-3).
All’esito della CTU, il Tribunale adottava un provvedimento urgente fortemente incisivo, disponendo:
La madre proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. dinanzi alla Corte d’appello di Torino, deducendo:
La Corte d’appello rigettava il reclamo, qualificandolo come rimedio limitato a un controllo “allo stato degli atti” e ritenendo inammissibile la richiesta di integrazione istruttoria (CTU integrativa), senza esaminare nel merito le specifiche censure (pag. 3-4).
Investita del ricorso, la Cassazione censura tale impostazione, affermando che il reclamo non può essere ridotto a un sindacato meramente formale: al contrario, esso implica un riesame pieno della decisione, che può comportare anche una nuova ricostruzione del fatto storico, avvalendosi – se indispensabile – delle sommarie informazioni previste dalla norma (pag. 5).
Le sommarie informazioni assumono dunque un ruolo centrale:
La Corte chiarisce inoltre che il perimetro del reclamo resta circoscritto al materiale già introdotto, segnando una netta distinzione rispetto alle sopravvenienze, che devono essere fatte valere con strumenti diversi.