Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis c.p. anche la condotta del genitore che ometta il versamento del contributo al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, essendo tale fattispecie applicabile a tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi economici derivanti dal rapporto genitoriale, a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo coniugale; l’impossibilità di adempiere, idonea a escludere la responsabilità penale, deve essere assoluta e non può desumersi dalla mera disoccupazione formale, richiedendo la prova di una situazione oggettiva e incolpevole di indisponibilità di redditi.
Cass. penale sent. 15018 del 27/4/2026
Sintesi della vicenda
La Corte d’Appello di Torino confermava la condanna dell’imputato per il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, nato fuori dal matrimonio, determinato in € 250 mensili. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della norma penale, sostenendo l’insussistenza dell’obbligo in assenza di matrimonio, la mancata conoscenza del provvedimento civile e l’impossibilità economica di adempiere.
La Corte di Cassazione rigetta tali censure, affermando che l’art. 570-bis c.p. si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio e che l’obbligo di mantenimento discende da principi inderogabili di solidarietà familiare. Esclude inoltre che l’imputato potesse ignorare l’obbligo e chiarisce che la mera disoccupazione non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità di adempiere, ove risulti la capacità di procurarsi redditi anche ulteriori.
Accoglie invece il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando un errore nella determinazione della pena, con rinvio sul punto alla Corte territoriale.
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