In tema di agevolazioni “prima casa”, non si verifica la decadenza dal beneficio fiscale qualora, prima del decorso del termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza, l’immobile acquistato venga trasferito all’altro coniuge in esecuzione degli accordi di separazione. Tale trasferimento, inserito nella complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi familiare, rientra nella “negoziazione globale” tutelata dall’art. 19 L. n. 74/1987 e rende incompatibile l’obbligo di trasferire la residenza nell’immobile non più di proprietà del contribuente, impedendo pertanto la revoca delle agevolazioni fiscali.
Corte di Giust. Trib. 2° Puglia, Sez. XXIII, sent. 30 dicembre 2025 n. 4139
Sintesi della vicenda
Una contribuente, insieme al coniuge, acquistava nel 2017 un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi. Successivamente i coniugi si separavano e, nell’ambito degli accordi omologati dal Tribunale, la proprietà dell’immobile veniva attribuita integralmente al marito, mentre la moglie riceveva la casa coniugale situata in altro Comune. Non avendo trasferito la residenza nell’immobile originariamente acquistato, l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni fiscali e notificava avviso di liquidazione per il recupero delle imposte. La contribuente impugnava l’atto, ma il ricorso veniva respinto in primo grado. In appello, la Corte di giustizia tributaria accoglieva le doglianze della contribuente, ritenendo che il trasferimento dell’immobile in sede di separazione costituisse parte della sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e che tale circostanza rendesse incompatibile l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi, escludendo quindi la decadenza dal beneficio “prima casa”.
fonte: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523114