In materia di rapporti economici tra coniugi separati, la ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento dipende dalla natura della successiva rivalutazione giudiziale delle condizioni economiche.
Opera la condictio indebiti, con conseguente ripetibilità delle prestazioni già corrisposte, quando la decisione successiva accerti l’originaria insussistenza dei presupposti del diritto al mantenimento o rivaluti la posizione economica dei coniugi con effetti retroattivi (ex tunc), escludendo ab origine il diritto all’assegno.
Diversamente, le somme versate non sono ripetibili quando la decisione giudiziale si limiti a modificare o ridurre l’assegno per il futuro (ex nunc) oppure ad operare una semplice rimodulazione dell’importo, anche sulla base di una diversa valutazione dei bisogni del beneficiario o delle condizioni economiche delle parti. In tali ipotesi, in ragione del principio di solidarietà post-familiare e della presunzione che le somme percepite siano state destinate al soddisfacimento dei bisogni di vita del coniuge economicamente più debole, le prestazioni già eseguite devono ritenersi irripetibili, salvo il caso in cui venga accertata l’inesistenza originaria del diritto.
Trib. Caltagirone sent. 122 del 4/3/2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un giudizio di separazione personale, il presidente del Tribunale aveva disposto a carico del marito il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie. Successivamente, con la sentenza definitiva di separazione, il Tribunale accertava l’assenza di squilibrio reddituale tra i coniugi e revocava il contributo al mantenimento. La moglie, tuttavia, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento delle somme maturate in forza dell’ordinanza presidenziale durante il periodo precedente alla sentenza. Il marito proponeva opposizione sostenendo che, essendo stato escluso il diritto al mantenimento con la sentenza definitiva, nessuna somma fosse dovuta. Il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’opposizione, chiarendo che l’ordinanza presidenziale mantiene efficacia fino alla pronuncia della sentenza e che la revoca dell’assegno operata nella decisione definitiva aveva effetto ex nunc, con la conseguenza che le somme maturate nel periodo di vigenza del provvedimento presidenziale restano dovute e non possono essere ripetute.
fonte: www.cassazione.net
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