Il terzo non è legittimato ad agire per far dichiarare la simulazione dell’accordo di separazione consensuale e ottenere l’annullamento del relativo decreto di omologa quando la domanda incida sullo status personale dei coniugi. La legittimazione del terzo può riguardare soltanto le pattuizioni patrimoniali eventualmente contenute nell’accordo di separazione, purché egli dimostri un concreto e attuale pregiudizio alla propria posizione giuridica; diversamente difettano sia la legittimazione attiva sia l’interesse ad agire
Trib. Siracusa sent. 191 del 30/1/2026
Sintesi della vicenda
Un promissario acquirente di un immobile conveniva in giudizio due coniugi chiedendo di accertare la simulazione della loro separazione consensuale e di annullare il decreto di omologa, sostenendo che i coniugi, pur formalmente separati, avessero continuato a convivere e che la separazione fosse stata strumentale a trasferire alla moglie la quota dell’immobile per sottrarlo a possibili pretese.
In subordine chiedeva l’accertamento della riconciliazione tra i coniugi, con conseguente cessazione degli effetti della separazione.
Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la domanda inammissibile, rilevando che lo status di separazione o riconciliazione riguarda esclusivamente la sfera personale dei coniugi e non può essere oggetto di azione da parte di terzi. Un soggetto estraneo al rapporto coniugale può eventualmente contestare soltanto le pattuizioni patrimoniali contenute nell’accordo di separazione qualora ne subisca un concreto pregiudizio. Nel caso di specie, l’attore non aveva né legittimazione né interesse ad agire, sicché la domanda è stata dichiarata inammissibile con condanna alle spese
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