L’accordo tra genitori volto a compensare o sostituire l’assegno di mantenimento del figlio con altre attribuzioni patrimoniali (quali il pagamento di debiti dell’altro coniuge o versamenti una tantum imputati ai futuri obblighi) è nullo per contrarietà a norme imperative, in quanto incide su diritti indisponibili del minore e su un credito di natura alimentare non compensabile né rinunciabile; ne consegue che il pagamento eseguito in forza di tale patto nullo è ripetibile come indebito oggettivo, mentre resta inammissibile, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’introduzione di motivi nuovi non dedotti nell’atto introduttivo
Trib. Pisa sent. 195 del 19/2/2026
Sintesi della vicenda
Un padre proponeva opposizione all’esecuzione promossa dalla ex coniuge per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento del figlio, sostenendo di aver già corrisposto anticipatamente importi rilevanti, tra cui il pagamento di un finanziamento intestato alla madre e ulteriori versamenti, in forza di un accordo intercorso tra le parti volto a considerare tali somme come anticipo del mantenimento futuro fino alla maggiore età del minore. La madre contestava l’esistenza e la validità del patto, rilevando l’indisponibilità dell’assegno di mantenimento e l’incompensabilità dello stesso con altri crediti. Il Tribunale di Pisa, pur ritenendo verosimile l’esistenza dell’accordo, ne ha dichiarato la nullità perché incidente su diritti indisponibili del minore e sul credito alimentare di mantenimento, non modificabile né compensabile per effetto di patti inter partes senza intervento giudiziale. Rigettata l’opposizione all’esecuzione, il giudice ha invece accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del padre, qualificando come indebito oggettivo la somma versata in esecuzione del patto nullo e condannando la madre alla restituzione dell’importo corrispondente al finanziamento estinto.