I doveri matrimoniali e gli accordi relativi all’indirizzo della vita familiare, pur rilevanti sul piano dei rapporti coniugali e dell’eventuale addebito della separazione, non sono coercibili né suscettibili di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in difetto di un obbligo di contrarre o di una fonte negoziale o legale che imponga la costituzione di diritti reali; ne consegue che non può essere pronunciata sentenza costitutiva di diritto di uso o abitazione su immobile di proprietà esclusiva di un coniuge, neppure invocando il generico riferimento all’interesse dei minori, restando l’incidenza sul diritto di proprietà limitata ai soli strumenti tipici previsti dall’ordinamento (quali l’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c.), e solo ove l’immobile abbia costituito l’effettivo habitat domestico dei figli
Cass. civile ord. 33389 del 21/12/2025
Sintesi della vicenda
La moglie impugnava il provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva respinto la domanda volta ad ottenere, ex art. 2932 c.c., la costituzione di un diritto di uso o abitazione sull’immobile di proprietà del marito, deducendo che i coniugi avevano concordato di stabilirvi la residenza familiare e che la successiva messa in vendita del bene da parte del coniuge violasse i doveri matrimoniali e l’interesse dei figli minori. La Corte d’Appello rigettava il reclamo, rilevando l’erroneità del rito e, soprattutto, l’inapplicabilità dell’art. 2932 c.c. in assenza di un contratto o di un obbligo di contrarre. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, omessa motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c., mancata conversione del rito e erronea interpretazione degli artt. 143, 144 e 2932 c.c., sostenendo che i doveri coniugali e l’interesse dei minori potessero fondare l’esecuzione in forma specifica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che gli accordi coniugali sull’organizzazione della vita familiare sono per loro natura incoercibili, che l’art. 2932 c.c. presuppone un obbligo di contrarre inesistente nel caso di specie e che non esiste alcun obbligo legale di costituire diritti reali sui propri beni per adempiere ai doveri familiari; l’eventuale tutela abitativa dei minori può operare solo mediante gli strumenti tipici, come l’assegnazione della casa familiare, e solo se l’immobile abbia costituito l’effettivo centro di vita domestica, circostanza non ricorrente nel caso concreto