In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il diritto personale di godimento spetta in via esclusiva all’originario assegnatario e, in assenza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e di valido titolo di detenzione in capo all’altro coniuge, la protratta permanenza di quest’ultimo nell’immobile integra occupazione senza titolo, legittimando la condanna al rilascio; tale controversia, avendo ad oggetto la restituzione di bene detenuto sine causa e non questioni locatizie, non è soggetta a mediazione obbligatoria.
Trib. Catanzaro sent. 101 del 19/1/226
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Sintesi della vicenda
Il marito, unico assegnatario di un alloggio popolare, agiva giudizialmente contro la moglie per ottenere il rilascio dell’immobile, dopo essersi allontanato dalla casa coniugale e dopo che, nel giudizio di separazione, era stata rigettata la richiesta di assegnazione dell’abitazione in favore della donna, in assenza di figli conviventi. La resistente eccepiva l’improcedibilità per errato rito e per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la propria condizione di fragilità economica e sanitaria. Il Tribunale di Catanzaro respingeva le eccezioni preliminari, ritenendo corretta l’azione di rilascio da occupazione senza titolo e non applicabile la mediazione, e accoglieva la domanda del ricorrente, evidenziando che l’immobile era di proprietà dell’ente pubblico ed assegnato esclusivamente al marito e che nessun provvedimento di assegnazione della casa coniugale era stato disposto. Ne conseguiva che la permanenza della moglie nell’alloggio, priva di titolo giuridico, doveva considerarsi illegittima, con conseguente condanna al rilascio immediato dell’immobile e al pagamento delle spese di lite