Nei giudizi di dichiarazione giudiziale di paternità, la prova genetica fondata sull’analisi del DNA costituisce, alla luce degli attuali progressi scientifici, mezzo di prova pieno e di per sé sufficiente ad accertare il rapporto di filiazione, senza necessità di ulteriori riscontri circa la condotta sessuale della madre o l’esistenza di rapporti tra i genitori all’epoca del concepimento. L’elevatissimo grado di attendibilità scientifica dell’indagine genetica consente al giudice di fondare la decisione anche sul solo esito della consulenza tecnica d’ufficio, potendo limitarsi a un richiamo adesivo alle relative conclusioni, salvo che siano formulate specifiche e puntuali censure tecniche. Il carattere probabilistico dell’accertamento non ne esclude l’efficacia probatoria, atteso che tale natura connota ogni prova scientifica, e il decesso del presunto genitore non preclude l’esperimento dell’indagine genetica, anche mediante esumazione della salma
Cass. civile ord. n.33766 del 23/12/2025
LA VICENDA
Un soggetto agiva per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del de cuius; il Tribunale accertava il rapporto di filiazione mediante consulenza tecnica d’ufficio basata sull’analisi del DNA estratto dalla salma del presunto padre. Le eredi proponevano appello e successivo ricorso per cassazione, contestando l’utilizzabilità e la sufficienza della prova genetica e deducendo, tra l’altro, la mancata prova della maternità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la prova del DNA è autonomamente idonea e decisiva ai fini dell’accertamento della paternità, a prescindere dall’identità della madre e dalla dimostrazione di rapporti tra i genitori, confermando la piena validità dell’indagine genetica anche in presenza di esumazione