Il godimento della casa al mare attribuito in sede di separazione consensuale per soli periodi stagionali e con richiamo, negli accordi, agli “oneri e diritti tipici del conduttore” non integra un diritto reale di abitazione ex artt. 1022 ss. c.c., ma configura un mero diritto personale di godimento, privo dei caratteri della tipicità e opponibilità ai terzi. Pertanto, non è tutelabile con azioni a difesa dei diritti reali e non può essere trascritto.
Trib. Siracusa sentenza n.1040 del 26/6/2025
LA VICENDA
L’ex moglie aveva convenuto in giudizio l’ex marito sostenendo di essere titolare di un diritto reale di abitazione sulla villetta al mare per i mesi di agosto e settembre, come previsto dagli accordi di separazione omologati nel 2005.
Contestava che l’ex marito avesse diviso la casa, limitandone l’utilizzo, e chiedeva risarcimenti e tutela inibitoria.
Il Tribunale di Siracusa ha rigettato integralmente la domanda perché:
il godimento era turnario, temporaneo e turistico-ricreativo
il titolo non era un atto pubblico trascritto nei RR.II.
l’accordo richiamava la disciplina della locazione (“oneri e diritti tipici del conduttore”)
Ne deriva un diritto personale di godimento, non un diritto reale di abitazione: perciò nessuna tutela reale o risarcitoria può essere riconosciuta.