Gli animali d’affezione, pur essendo tutelati dall’ordinamento e riconosciuti come esseri senzienti, sono giuridicamente qualificati come “beni mobili” e soggetti alle ordinarie azioni possessorie (art. 1168 c.c.) o, in caso di contestazione della proprietà, al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.). Ne consegue che è inammissibile il ricorso ai provvedimenti cautelari atipici ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’affidamento esclusivo degli animali, non essendo ammissibile un’analogia con la disciplina dell’affidamento dei figli minori.
Trib. Velletri n. rg 3894/2025
la vicenda
Mevia e Tizio sono stati fidanzati e, durante la relazione, sono stati acquistati due cani intestati formalmente a Tizio, che secondo Mevia li avrebbe poi donati a lei. I cani da oltre otto anni vivono con Mevia, che si occupa di loro stabilmente. Mevia presenta ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. sostenendo che il comportamento aggressivo e minaccioso di Tizio costituirebbe un grave pregiudizio e chiede l’affidamento esclusivo degli animali oltre al divieto di avvicinamento di Tizio.
Il Tribunale, tuttavia, rigetta il ricorso ritenendo inammissibile lo strumento cautelare invocato: in tema di animali domestici non è applicabile la disciplina dell’affidamento familiare, trattandosi giuridicamente di beni mobili. Il rimedio corretto sarebbe quello possessorio o, in caso di contestazione della proprietà, il sequestro giudiziario. Inoltre, il giudice rileva che manca il fumus boni iuris, poiché i cani risultano intestati a Tizio e non vi è prova di una donazione a favore di Mevia. Il possesso esercitato da Mevia non può prevalere sul diritto di proprietà di Tizio in assenza di adeguata prova contraria.
