Norma di riferimento: art. 12-bis, L. 898/1970.
Condizioni per la divisione:
Il coniuge beneficiario non deve essersi risposato.
Deve essere titolare di assegno di divorzio.
Quota spettante:
40% dell’indennità TFR percepita dall’altro coniuge.
Calcolata solo sugli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Finalità: tutela del coniuge economicamente più debole, riconoscendo il suo contributo alla famiglia.
Principio stabilito dalla Cassazione:
Se il TFR è stato versato in un fondo di previdenza complementare prima della proposizione della domanda di divorzio, non si applica l’art. 12-bis.
Motivazioni:
Il conferimento al fondo è atto lecito e incentivato dall’ordinamento.
Quando confluisce nel fondo, il TFR cambia natura giuridica:
non è più “indennità di fine rapporto”;
diventa montante previdenziale, destinato a erogare una pensione integrativa futura.
Al momento del divorzio, non esiste più un TFR divisibile, ma solo una posizione previdenziale esclusa dalla divisione.
L’ex coniuge perde il diritto diretto alla quota del TFR, ma non resta privo di tutela economica.
La pensione integrativa futura, derivante da quel TFR, può essere considerata dal giudice:
nella quantificazione iniziale dell’assegno divorzile;
in successive modifiche dell’assegno, se varia la capacità economica dell’obbligato.
La Corte di cassazione sul punto:
L’ex coniuge titolare di assegno divorzile non ha diritto a una quota del TFR se questo, prima dell’instaurazione della causa di divorzio, è stato conferito a un fondo di previdenza complementare, poiché muta la sua natura giuridica e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 12-bis L. 898/1970. Le prestazioni previdenziali future derivanti da tale fondo possono tuttavia essere considerate ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.
Cass. civ., sent. n. 20132/2025
Per chi divorzia: fondamentale distinguere tra TFR maturato in azienda e quello già versato a fondi pensione.
Per chi versa il TFR al fondo: scelta strategica e legittima che evita la divisione diretta ma non impedisce che la prestazione futura sia valutata nella determinazione dell’assegno di divorzio.