In tema di assegnazione della casa familiare, il godimento dell’immobile va attribuito in base al prioritario interesse del figlio minore a mantenere l’abitazione che ha costituito il centro della sua vita familiare e sociale (art. 337-sexies c.c.). L’allontanamento temporaneo del minore, determinato da conflitti tra i genitori, non giustifica la revoca dell’assegnazione, dovendo il giudice accertare le ragioni e la natura definitiva o meno di tale allontanamento.
Cass. civ. ord. 24754 dell’8/9/2025