La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. Ed invero, l’art. 9, L. n. 898 del 1970, nella parte in cui prevede che la ripartizione dell’ammontare della pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non impone una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente, secondo interpretazione conforme a Costituzione, una valutazione che tenga conto anche di circostanze ulteriori analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati: la norma deve interpretarsi nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo.
Corte App. Palermo sent. 1/7/2025 n. 1012