L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, una volta cessato, non può risorgere, perdurando unicamente il diverso obbligo alimentare, il quale, tuttavia, è azionabile esclusivamente dall’alimentando e non da altri
lo stato di bisogno, presupposto per l’accoglimento dell’assegno alimentare, deve essere effettivo e attuale. Ciò significa, in altri termini, che tale condizione non sussiste in chi, pur privo di disponibilità economiche per mantenersi in modo autonomo, venga tuttavia sostentato da altri soggetti, non rileva se tenuti o meno a farlo
Trib. Modena Sentenza n. 697/2022