Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Tuttavia, se un genitore sceglie di avvalersi di un professionista privato per un visita medica contro l’opinione dell’altro, che opta per uno pubblico, si dovrà far carico della spesa al 100%
Tribunale di Bologna, decreto 22 marzo 2022