in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all’ar. 3 l. n. 54 del 2006, oggi trasfuso nell’art. 570 bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicchè l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operare una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza
Tribunale di Lecce, ord. GIP 5 gennaio 2022
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