Vietata la pubblicità dell’avvocato che attira clienti con costi bassi – Cass. Civ. Sez. Un. n. 19705/2012

Colpevole il marito che versa l’assegno alla moglie saltuariamente – Cass. Pen. 26176/2012
14 novembre 2012
Il danno non patrimoniale
16 novembre 2012

L’avvocato non può farsi pubblicità enfatizzando i costi molto bassi delle sue prestazioni, così sviando la clientela: lo ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che la liberalizzazione in materia di pubblicità dell’avvocato non significa che siano leciti tutti i tipi di propoganda.

La pubblicità deve infatti essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare il segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

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