Nel caso di vendita della casa, occorre mandare all’amministratore una copia autentica dell’atto di trasferimento. E’ una delle novità introdotte con la legge di riforma del condominio: in passato, infatti, era sufficiente la comunicazione dei dati dell’acquirente.
Attenzione perchè prima o senza detta comunicazione, il venditore della casa resta obbligato in solido con l’acquirente al pagamento degli oneri condominiali maturati.
Nel caso di fallimento, invece, ove ha luogo la vendita all’asta dell’immobile, la comunicazione deve essere fornita dal curatore.
Nel caso di procedura esecutiva, tocca al debitore esecutato, che è stato espropriato dell’immobile.