Durante il matrimonio, la moglie presta al marito del denaro, stipulando contestualmente un contratto che prevede la restituzione della somma in caso di separazione: tale clausola è perfettamente valida poiché non costituisce alcuna coercizione o limitazione della libertà del debitore né è contraria all’ordine pubblico.
Lo specificala Cassazionecon la sentenza 19304/2013; il marito infatti sosteneva che la clausola fosse nulla perché condizionare la restituzione di una somma di denaro alla separazione personale sarebbe contrario all’ordine pubblico e al buon costume in quanto equivale a limitare l’altrui libertà. Mala SupremaCorteè di contrario avviso e conferma la validità del contratto. L’accordo tra gli ex coniugi rappresenta, a parere dei Giudici, un esplicito riconoscimento di debito e, al contempo, una condizione perfettamente lecita.
La legge non impedisce ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento futuro e incerto della separazione coniugale. Neppure è sostenibile che tale accordo costituisca una forma di pressione psicologica tale da scoraggiare la scelta di separarsi.