In tema di assegno di mantenimento, di separazione e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l‘insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti [recupero del pagamento indebito] che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:
la seconda ipotesi fa riferimento alle «somme modeste» cioè quelle che servono per fronteggiare le ordinarie ed elementari esigenze di vita
Cass. civile ord. n. 477 del 11.01.2023
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