Ai sensi dell’art. 1, comma 10, l. n. 76/2016 le parti unite civilmente possono assumere un cognome comune scelto tra uno di quelli dei membri della coppia. Successivamente il d.P.C.M. n. 144/2016 ha previsto che detto cognome venisse annotato dall’Ufficiale di stato civile nelle relative schede anagrafiche. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2017 (decreto attuativo della l. 76/2016) è stata prevista la cancellazione d’ufficio dell’annotazione del “doppio cognome”. Il Tribunale di Lecco con provvedimento 4.4.2017 ha disposto che è necessario disapplicare il d.lgs. n. 5/2017 se lede il diritto all’identità della persona. Infatti i) in forza del d.P.C.M. n. 144/2016 le parti dell’unione, come previsto dall’art. 1, comma 10, l. n. 76/2016, potevano scegliere un cognome comune; in tal caso, una di esse poteva modificare il proprio cognome “anagrafico”, anteponendo o posponendo al proprio quello dell’altra parte, provvedendosi poi alle relative annotazioni; ii) il d.lgs. n. 5/2017 degrada il diritto al cognome comune a mera facoltà di utilizzo del cognome dell’altra; iii) il medesimo decreto delegato prevede la cancellazione dalle schede anagrafiche dell’annotazione del cognome comune; iv) la modifica legislativa, indipendentemente dalla valutazione della sua incostituzionalità («quanto meno sotto il profilo dell’eccesso di delega») ove applicata al caso di specie determinerebbe, però, una lesione irreparabile alla dignità personale della parte dell’unione che aveva, in forza delle legge rationae temporis applicabile, modificato il proprio cognome, e sarebbe dunque dunque in stridente contrasto con gli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché con l’art. 8 CEDU; v) la modifica del cognome della madre sarebbe altresì in contrasto con il superiore interesse della figlia, cui il doppio cognome era stato trasmesso.
Il Tribunale, decidendo nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c.,ha disapplicato l’art. 8 d.lgs. n. 5/2017 nella parte in cui dispone l’annullamento delle annotazioni effettuate in esecuzione del d.P.C.M. n. 144/2016 da parte dell’Ufficiale dello stato civile, trattandosi di norma in palese contrasto con i principi di diritto comunitario e sovranazionale.
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