In costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, il messo deve procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
L’osservanza della procedura ai sensi di quest’ultimo articolo è in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.
Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 21 aprile 2023 n. 10805
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